Torna al blog
Torna al blog
LA NATURA GRAVEMENTE DISCRIMINATORIA DELLA NORMATIVA SULLA CERTIFICAZIONE SANITARIA VERDE (CD GREEN PASS) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13 E 32 COST.

Come ormai è a tutti noto il Governo ha introdotto una disposizione con cui vorrebbe vietare ai cittadini, privi di green pass, di svolgere alcune attività della normale vita sociale.
Il green pass viene rilasciato a chi ha fatto il vaccino od il tampone, oltre a chi si è fatto registrare negli archivi sanitari come "guarito" dal Covid 19.
Al di là della tecnica normativa, che appare inidonea a raggiungere lo scopo voluto dal legislatore, al di là del fatto che il CD green pass è assolutamente insufficiente a certificare l'assenza di "patogeni", considerato che, ad esempio, non è rilasciato a chi è guarito, ma non si è fatto registrare dagli archivi sanitari, è indubbio che questa normativa sia la più grave discriminazione legislativa che lo Stato Italiano abbia mai conosciuto sin dalla sua nascita e sicuramente la più grave discriminazione legislativa dopo l'approvazione della Costituzione della Repubblica, tra i cui scopi principali aveva proprio quello di vietare con l'art. 3 le leggi discriminatorie.
Ciò invece è accaduto in questi giorni con il più grave attacco alla Costituzione della Repubblica, gettata nei cestini della immondizia e calpestata da un manipolo di uomini senza scrupoli incapaci di difendere il Bene comune. Questa legislazione sul green pass è ben più grave delle legislazioni discriminatorie razziali, come quelle fasciste, o sessuali, come quelle ottocentesche che vietavano il voto alle donne.
Perché discriminare nell'esercizio delle facoltà e dei diritti costituzionali e personali al lavoro art. 4) per i docenti, tralasciando in questa sede il discorso sull'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, o alla propria formazione culturale, impedendo di andare a teatro o al cinema, o alla salute impedendo attività natatorie o in centri sportivi, sulla base della condizione personale di scelta di una determinata terapia sanitaria ( vaccino o tampone) costituisce una discriminazione ben più forte di quella razziale o sessuale che comunque erano fondate su un dato oggettivo di diversità, ancorché deprecabile, come la diversità di razza o di pelle o di sesso.
Qui invece la discriminazione operata dalla legge è fondata esclusivamente sulla condizione personale di vaccinato o tamponato o guarito che attiene ad una inattaccabile sfera individuale ed opinabile di scelta terapeutica, e che nulla riguarda la salute collettiva e quindi viola apertamente la ratio e la lettera dell'art. 3 Cost. ove stabilisce "che la legge è uguale per tutti senza distinzione di ... condizione personale", oltre alle norme citate in epigrafe, limitando per legge la libertà personale e obbligando ad un trattamento sanitario
L'augurio per il Bene del nostro Popolo e che la Corte Costituzionale ponga rimedio, comunque parziale, perché questi gravi atti illegittimi mettono ormai a rischio, dopo quasi un anno e mezzo di comportamenti contrari alla Costituzione accertati dalla Magistratura, la stessa convivenza civile.

Avv. Emilio Manganiello

COSI' COME TUTELA COSTITUZIONALE AVEVA PREVISTO IL GREEN PASS E' STRUMENTO GIURIDICO CHE VIOLA IL DIRITTO ALLA PRIVACY E  NON E' ATTUABILE PER COME CONCEPITO

Diritto alla privacy e certificazione verde non sono conciliabili per come concepito e studiato il green pass.
Così il Garante, in data 26 maggio 2021, ha avviato un avvertimento formale alla Regione Campania che, con ordinanza del Presidente di Regione, ha previsto il sistema di certificazione di avvenuta vaccinazione, guarigione o negatività, come condizione necessaria per la fruizione di innumerevoli servizi (turistici, alberghieri, trasporti, spettacoli, matrimoni).
Le televisioni non ne parleranno, anzi quotidianamente continueranno a propinare il green pass come qualcosa di necessario, neppure i giornali ne parleranno, ma la verità è un altra.
Manca una idonea normativa nazionale che possa limitare e comprimere diritti che sono costituzionalmente  garantiti: questa è la verità.

Speriamo che non sia solo una "finta sul ring del Garante" e che si tratti di una effettiva volontà di tutelare i diritti inviolabili dei cittadini che i nostri "decisori" continuano a calpestare con imbarazzante noncuranza.

IL GREEN PASS DEL DL DRAGHI TRA VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI E VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

Lo hanno chiamato il "Governo dei Migliori" ma incredibilmente, anche i nuovi decisori, sembrano voler proseguire nel solco dei loro predecessori.

Anche il DL draghi ( quello approvato il 22 aprile), nella parte relativa all'introduzione del "pass vaccinale" presenta criticità tali da potersi considerare privo di una valida base  giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale in quanto risulta privo di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal Regolamento (artt. 6, par. 2 e 9) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 2 ter e 2 sexies).
L'argomentazione è stata espressa, in maniera perentoria, dal Garante per la privacy che, il giorno successivo all'entrata in vigore del DL, ha emanato un provvedimento di avvertimento nei confronti dei Ministeri della salute, dell’interno, dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale e dell’economia e delle finanze, degli affari regionali e la Conferenza delle Regioni o delle Province autonome avvertendoli che i trattamenti di dati personali effettuati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52, potrebbero violare i diritti e le libertà di tutti i cittadini.

Secondo il parere espresso dal Garante, il DL è affetto da un vizio procedurale perchè  in violazione dell’art. 36, par. 4, del Regolamento, il decreto legge del 22 aprile 2021, 52, è stato adottato senza che la preventiva consultazione del Garante.
Il mancato coinvolgimento dell’Autorità, previsto anche “durante l’elaborazione di una proposta di atto legislativo”, oltre a evitare il vizio procedurale, avrebbe consentito all’Autorità di indicare tempestivamente modalità e garanzie nel trattamento dei dati contribuendo all’introduzione di una misura certamente rispettosa della disciplina in materia di protezione dei dati personali. ma ciò, incredibilmente, non è avvenuto.

A ciò aggiungasi che, manca nel testo legislativo l'indicazione delle finalità che hanno determinato la necessità di introdurre la misura del "pass vaccinale" con la conseguente impossibilità di valutare se la misura sia proporzionata rispetto alle finalità perseguite.

Non solo, il Garante osserva ancora come il DL violi il principio di minimizzazione dei dati, il principio di esattezza, il principio di trasparenza, il principio di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza.

Il Dl entrato in vigore il 23 aprile 2021 e l'obbligo del "pass Vaccinale", ferme restando le criticità costituzionali, è effettivo.

Sarà interessante vedere quali saranno i successivi passi del Consiglio dei Ministri anche rispetto a eventuali direttive che venissero impartite alle Prefetture.


Ufficio stampa Tutela Costituzionale
25 Aprile 2021

SEGUI TUTELA COSTITUZIONALE SU  VK  -  https://vk.com/tutela_costituzionale
e iscriviti al nostro gruppo Telegram  
HTTPS://T.ME/TUTELA_COSTITUZIONALE