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LA NATURA GRAVEMENTE DISCRIMINATORIA DELLA NORMATIVA SULLA CERTIFICAZIONE SANITARIA VERDE (CD GREEN PASS) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13 E 32 COST.

Come ormai è a tutti noto il Governo ha introdotto una disposizione con cui vorrebbe vietare ai cittadini, privi di green pass, di svolgere alcune attività della normale vita sociale.
Il green pass viene rilasciato a chi ha fatto il vaccino od il tampone, oltre a chi si è fatto registrare negli archivi sanitari come "guarito" dal Covid 19.
Al di là della tecnica normativa, che appare inidonea a raggiungere lo scopo voluto dal legislatore, al di là del fatto che il CD green pass è assolutamente insufficiente a certificare l'assenza di "patogeni", considerato che, ad esempio, non è rilasciato a chi è guarito, ma non si è fatto registrare dagli archivi sanitari, è indubbio che questa normativa sia la più grave discriminazione legislativa che lo Stato Italiano abbia mai conosciuto sin dalla sua nascita e sicuramente la più grave discriminazione legislativa dopo l'approvazione della Costituzione della Repubblica, tra i cui scopi principali aveva proprio quello di vietare con l'art. 3 le leggi discriminatorie.
Ciò invece è accaduto in questi giorni con il più grave attacco alla Costituzione della Repubblica, gettata nei cestini della immondizia e calpestata da un manipolo di uomini senza scrupoli incapaci di difendere il Bene comune. Questa legislazione sul green pass è ben più grave delle legislazioni discriminatorie razziali, come quelle fasciste, o sessuali, come quelle ottocentesche che vietavano il voto alle donne.
Perché discriminare nell'esercizio delle facoltà e dei diritti costituzionali e personali al lavoro art. 4) per i docenti, tralasciando in questa sede il discorso sull'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, o alla propria formazione culturale, impedendo di andare a teatro o al cinema, o alla salute impedendo attività natatorie o in centri sportivi, sulla base della condizione personale di scelta di una determinata terapia sanitaria ( vaccino o tampone) costituisce una discriminazione ben più forte di quella razziale o sessuale che comunque erano fondate su un dato oggettivo di diversità, ancorché deprecabile, come la diversità di razza o di pelle o di sesso.
Qui invece la discriminazione operata dalla legge è fondata esclusivamente sulla condizione personale di vaccinato o tamponato o guarito che attiene ad una inattaccabile sfera individuale ed opinabile di scelta terapeutica, e che nulla riguarda la salute collettiva e quindi viola apertamente la ratio e la lettera dell'art. 3 Cost. ove stabilisce "che la legge è uguale per tutti senza distinzione di ... condizione personale", oltre alle norme citate in epigrafe, limitando per legge la libertà personale e obbligando ad un trattamento sanitario
L'augurio per il Bene del nostro Popolo e che la Corte Costituzionale ponga rimedio, comunque parziale, perché questi gravi atti illegittimi mettono ormai a rischio, dopo quasi un anno e mezzo di comportamenti contrari alla Costituzione accertati dalla Magistratura, la stessa convivenza civile.

Avv. Emilio Manganiello

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